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- programmi 23
- ritrasmissione 21
- radiotelevisiva 20
- diffusione 20
- organismo 17
- trasmissione 17
- pubblico 13
- radiofonici 11
- televisivi 11
- effettuata 10
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- servizio 10
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- destinati 3
- materiali 3
- primaria 3
- simultanea 3
- diritto 3
- nonché 3
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « servizio_online_accessorio», un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi televisivi o radiofonici contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione; |
2) | « ritrasmissione», qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una emissione primaria di un altro Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale trasmissione iniziale sia effettuata su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma non online, a condizione che:
|
3) | « ambiente_gestito», un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati; |
4) | « immissione_diretta», un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo tale che i segnali che trasportano i programmi non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione. |
CAPO II
Servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme intese a migliorare l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, e per la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione_diretta.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « servizio_online_accessorio», un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi televisivi o radiofonici contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione; |
2) | « ritrasmissione», qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una emissione primaria di un altro Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale trasmissione iniziale sia effettuata su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma non online, a condizione che:
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3) | « ambiente_gestito», un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati; |
4) | « immissione_diretta», un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo tale che i segnali che trasportano i programmi non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione. |
CAPO II
Servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva
Articolo 3
Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori
1. Le azioni di comunicazione al pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo e di messa a disposizione del pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo quando vengono forniti al pubblico:
a) | programmi radiofonici, e |
b) | programmi televisivi che sono:
|
nell'ambito di un servizio_online_accessorio che è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché gli atti di riproduzione di opere o ad altri materiali protetti necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online per gli stessi programmi sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
La lettera b) del primo comma non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio_online_accessorio quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi forniti nell'ambito di tale servizio, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.
Il primo comma non impedisce di calcolare l'importo del pagamento da effettuare sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
3. Il principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1 fa salva la libertà contrattuale dei titolari del diritto e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, di limitare lo sfruttamento di tali diritti, compresi quelli previsti dalla direttiva 2001/29/CE.
CAPO III
Ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici
Articolo 9
Modifiche della direttiva 93/83/CEE
All'articolo 1 della direttiva 93/83/EEC, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della presente direttiva, « ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'operatore di un servizio di ritrasmissione via cavo ottiene dall'organismo di diffusione radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a fini di ritrasmissione.».
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